Realizzazione di file grafici e software: a chi spetta la proprietà?

23.01.2023

La Cassazione, con sentenza n. 19335 del 15.06.2022, ha confermato quanto accertato dalla Corte di appello di Milano in tema di incarico per la realizzazione di file grafici e software.

In particolare, è stato affermato che:

  • ai sensi della legge sul diritto d'autore è tutelabile l'opera dell'ingegno caratterizzata anche solo da un modesto grado di creatività
  • la controversia riguardava di diritti su elaborati grafici realizzati con mezzi informatici e occorreva distinguere il corpus mysticum dal corpus mechanicum, ossia l'idea di concezione grafica dalla sua materiale rappresentazione; 
  • il contratto fra le parti riguardava solo i files esecutivi e non i files di lavorazione dell'agenzia grafica, che erano documenti digitali di lavoro in cui venivano collocate tutte le istruzioni dell'elaborato creativo; 
  • esistesse un contributo creativo, seppur modesto, della società che ha realizzato il lavoro, anche se questa riceveva dalla committente una serie di specifiche e vincolanti prescrizioni sul contenuto degli elaborati; 
  • il titolo originario sull'opera competeva alla società realizzatrice del lavoro e non vi era prova che il contratto riguardasse anche i files sorgente, tenuto conto anche dell'andamento del rapporto in cui per sei anni alla committente erano stati consegnati solo i files immodificabili.

Nel procedimento è emerso che non vi era prova n che oggetto del contratto fosse la elaborazione di un'opera dell'ingegno, e non già, come ritenuto dalla Corte di Appello, semplicemente la consegna di files esecutivi che riproducessero le informazioni necessarie per il confezionamento e l'illustrazione dei prodotti del committente.

Viene poi richiamato il Jobs act dei lavori autonomi, riconoscendo il principio in esso contenuto, ossia che salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge sul Diritto d'Autore e al Codice della Proprietà Industriale.

In conclusione, nella vicenda in esame rileva come la mancanza di un contratto chiaro abbia comportato per le parti un giudizio che, a prescindere dall'esito, comporta investimento di energie e risorse anche economiche.