Tasse e imposte: quando si prescrivono?

03.03.2024

Le imposte e le tasse si prescrivono trascorso un certo numero di anni senza che il creditore ne richieda il pagamento.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (in passato Equitalia) deve iniziare l'esecuzione entro il termine di prescrizione del credito.
I crediti tributari si prescrivono in termini differenti in relazione alla natura del tributo ed all'atto con il quale sono liquidati.


Le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, ecc., l'IVA, le imposte di registro e ipocatastali si prescrivono nel termine di 10 anni decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica) o, se la cartella è impugnata, dal passaggio in giudicato della sentenza. Tali tributi non si considerano infatti tributi periodici (Cass. 28 aprile 2022 n. 13430).


Le sanzioni si prescrivono invece in 5 anni (art. 20 D.Lgs. 472/97) decorrenti dallo stesso momento delle imposte dirette. Tuttavia, se il titolo alla base del credito azionato è una sentenza passata in giudicato, si applica il termine decennale (art. 2953 c.c., Cass. SU 10 dicembre 2009 n. 25790) dal passaggio in giudicato della sentenza.


I tributi locali periodici (TARSU, TOSAP e si ritiene anche ICI e IMU) si prescrivono nel termine di 5 anni (art. 2948 c.c. e Cass. 23 febbraio 2010 n. 4283). Anche in questo caso, se il titolo è una sentenza passata in giudicato, si applica il termine di 10 anni, applicandosi il termine di prescrizione ordinario per la conversione prevista dall'art. 2953 c.c.


L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può interrompere il decorso del termine di prescrizione notificando nuovamente la cartella di pagamento o l'intimazione al pagamento o l'atto di pignoramento.

È importante sapere che la mancata opposizione alla cartella di pagamento o all'atto impositivo non determina la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente applicabile (5 anni ai sensi dell'art. 2948 c.c.) in quello ordinario (Cass. 29 novembre 2023 n. 39213), nonostante alcune sentenze abbiano sostenuto il contrario.